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L’ingegneria a servizio del condominio

Tra le materie e gli ambiti che del nostro lavoro, in EngUp ci siamo specializzati negli anni nella consulenza e progettazione al servizio dei condomini residenziali.

Con questo articolo vogliamo parlare proprio di questa specializzazione, la consulenza e la progettazione in materia di impianti elettrici e di prevenzione incendi per i condomini, siano essi di ridotte dimensioni, siano essi dei supercondomini.

L’obiettivo di EngUp, nonché nostro plus, è quello di riuscire a risolvere le varie problematiche con tecnici e professionisti interni al nostro organico.

Siamo infatti convinti che i tuttologi non esistano e che non si possa essere costantemente aggiornati e specializzati in una materia specifica se non si ha il tempo per dedicarsi a farlo in quanto impegnati su più materie.

Siamo altresì convinti che una società come EngUp, raggruppando tecnici specializzati all’interno del proprio organico che lavorano fianco a fianco nello stesso ufficio, possa dar vita a dei servizi e dei prodotti di ingegneria complementari tra loro e coordinati.

Ed è così che abbiamo creato un ambiente di questi tipo, con professionisti e tecnici pronti a mettersi a disposizione di tutti i nostri Clienti.

Per essere più precisi, le nostre competenze, sono dunque specifiche nei settori:

  • Impianti elettrici;
  • Impianti fotovoltaici;
  • Pratiche di prevenzione incendi;
  • Forniture di energia, gas ed elettricità

Per quanto riguarda il settore dell’impiantistica è stato il primo settore che abbiamo sviluppato, fin dai nostri passati lavorativi, anche da prima di dar vita ad EngUp.

Per le nuove costruzioni, per gli adeguamenti condominiali oppure sulle manutenzioni straordinarie ci occupiamo di redigere il progetto degli impianti elettrici. Seguiamo l’amministratore di condominio dalla prima fase di individuazione delle opere da dover realizzare, fino all’individuazione del miglior installatore per poter eseguire i lavori. EngUp infatti, con il suo ruolo superpartes, è in grado di leggere e confrontare nel modo più corretto le offerte fornite dagli installatori. L’analisi delle offerte e l’analisi delle abilitazioni del fornitore rappresenta uno dei primi passi per garantire che il lavoro che verrà eseguito dagli installatori sia a regola d’arte.

Completano il servizio la direzione dei lavori delle opere progettate assicurandosi che l’installatore segua le normative ed esegua un impianto a regola d’arte.

Valutazione del rischio fulmini

La valutazione del rischio dovuto ai fulmini è obbligatoria, non solo in occasione della redazione del progetto degli impianti elettrici.

Dal 1° marzo 2013 è in vigore la seconda versione della norma CEI EN 62305; la prima versione è del 2006.
Essendo una norma che valuta un rischio, tutte le valutazioni del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione devono essere rivalutate come richiesto anche dal Decreto 81/08 (Sicurezza sul Lavoro).         Il destinatario dell’obbligo in questione è il datore di lavoro (Amministratore in carica) che deve provvedere per legge all’aggiornamento della relazione tecnica della valutazione del rischio di fulminazione dalle scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.

Pratiche di prevenzione incendi

Le pratiche di prevenzione incendi sono uno dei servizi più richiesti dagli amministratori.  E’ un ambito abbastanza articolato e comprende più aspetti come le autorimesse, gli impianti elettrici e meccanici, le centrali termiche e la sicurezza strutturale dell’intero edificio.

Il D.P.R. n.151 del 2011 elenca tutte le attività che secondo l’esperienza dei Vigili del Fuoco sono considerate più a rischio. In una realtà condominiale vi possono essere varie “attività” soggette al controllo, che si possono distinguere in tre diverse categorie: a rischio basso (A), medio (B) ed elevato (C).

Vengono considerate in categoria A, “a rischio basso” le attività:

  • centrali termiche con potenzialità compresa tra 116 e 350 kW;
  • autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 300 e 1000 m²;
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 24 e 32 m.

Vengono considerate in categoria B, “a rischio medio” le attività:

  • centrali termiche con potenzialità compresa tra 350 e 700 kW;
  • autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 1000 e 3000 m²;
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 32 e 54 m.

Vengono considerate in categoria C, “a rischio alto” le attività:

  • centrali termiche con potenzialità superiore a 700 kW;
  • autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 3000 m²;
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 54 m².

Per tutti i livelli di rischio è sempre necessario l’adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali.

L’amministratore deve conservare tutte le certificazioni e i documenti che attestano la regolarità del condominio ovvero la SCIA completa di tutti gli allegati.

Il ruolo dell’amministratore del condominio

L’amministratore di condominio svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza del condominio.

Egli infatti, ricoprendo il ruolo di manager e gestore del condominio, si configura anche come datore di lavoro, come recentemente espresso dalla Corte di Cassazione. In capo all’amministratore vi sono infatti diversi obblighi e diverse responsabilità, che non sono da sottovalutare. In EngUp affianchiamo l’amministratore aiutandolo a individuarli e ad essere pronto qualora dovessero esserci controlli da parte delle autorità competenti.

E’ importante non farsi trovare impreparati

Una delle proposte che ci permettiamo di suggerire è quella di non aspettare eventuali controlli o situazioni impreviste per scoprire che è necessario adeguarsi alla normativa.

E’ infatti possibile incaricare un professionista ai fini di redigere un documento di Audit dell’attività da amministrare.

In generale l’Audit verrà stilato a seguito di:

  • raccolta documentazione fornita dall’amministratore e/o accesso ad archivi VVF e comunali per avere una più completa analisi documentale;
  • individuazione delle singole attività relative all’antincendio;
  • sopralluoghi per rilievo stato di fatto;
  • individuazione delle non conformità e analisi dei difetti;
  • elenco delle azioni atte al raggiungimento della conformità (progetti, opere di adeguamento normativo);

 

 

 

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Energie und Geld

Fotovoltaico: perdita incentivi dopo modifica impianto

Perdita degli incentivi dopo modifica impianto

Durante il periodo di incentivazione un impianto fotovoltaico può essere oggetto di interventi di manutenzione; questo per mantenerlo in efficienza a causa del prevedibile deterioramento dei componenti che lo costituiscono. Il GSE (Gestione Servizi Energetici) è tenuto a verificare gli opportuni requisiti per il mantenimento degli incentivi, inclusi eventuali premi o maggiorazioni, anche a seguito della realizzazione di interventi di manutenzione o di ammodernamento.

GSE - perdita di incentivi fotovoltaico

Il GSE ha pubblicato sul proprio sito le Procedure ai sensi del D.M. 23/06/2016 per fornire ai Soggetti Responsabili di impianti incentivati indicazioni sui principi generali di riferimento per la gestione degli interventi. Per gli interventi più significativi che comportano per esempio la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto (sostituzione dei componenti principali, moduli e inverter), è necessario inviare al GSE, entro 60 giorni dall’avvenuto completamento degli interventi una apposita comunicazione insieme ai documenti idonei a descrivere i lavori effettuati, secondo quanto previsto dal decreto.

Per quelli meno significativi come la sostituzione dei componenti elettrici minori e che non incidono sul mantenimento degli incentivi, il Soggetto Responsabile non è tenuto a inviare alcuna comunicazione al GSE (sostituzione di connettori MC4, interruttori, sezionatori).

Il D.M. 23 giugno 2016  prevede inoltre che i Soggetti Responsabili di impianti di potenza pari o inferiore 3 kWp siano esonerati dall’obbligo di comunicazione di avvenuta realizzazione degli interventi diversi dagli ampliamenti non incentivati, dall’installazione di Sistemi di accumulo e dalla sostituzione dei moduli fotovoltaici. In questo caso, a prescindere dall’obbligo di comunicazione, è necessario che gli interventi siano realizzati in conformità alle previsioni dei Decreti di Conto Energia, dei principi della regolazione vigente e di quanto indicato nelle Procedure pubblicate dal GSE.

Attenzione

SIAD - perdita di incentivi fotovoltaico

Dopo la realizzazione di qualsiasi intervento di manutenzione e ampliamento, ad esempio l’installazione di sistema di accumulo (SDA), a prescindere dall’obbligo di invio della documentazione al GSE, è opportuno che il Soggetto Responsabile dell’impianto conservi la documentazione per dimostrare l’estensione degli interventi realizzati (registri di manutenzione, certificazioni componenti, schemi elettrici, autorizzazioni, fotografie dell’impianto prima della realizzazione dell’intervento). Questa permetterà al GSE, in sede di verifica, di valutare la sussistenza o la permanenza dei requisiti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.

In caso di interventi di manutenzione riconducibili a motivi di interesse pubblico, a eventi di forza maggiore, i Soggetti Responsabili di impianti con potenza superiore a 3 kW possono presentare al GSE una richiesta di valutazione tecnica preliminare.

Nel caso di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV), fotovoltaici a concentrazione (CPV) e fotovoltaici abbinati a interventi di efficientamento energetico per cui è stato riconosciuto il relativo premio, i Soggetti Responsabili potranno richiedere al GSE una valutazione di fattibilità tecnica preliminare.

Le comunicazioni dovranno essere inviate al GSE mediante l’applicativo SIAD (Sistema Informativo per l’Acquisizione Dati).

Contattaci!

Se hai bisogno di maggiori informazioni, il Team di EngUp Engineering è a disposizione. Non rischiare la perdita degli incentivi dopo modifica impianto fotovoltaico

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Obbligo di progettazione impianti elettrici

Obbligo di progettazione impianti elettrici

Spesso ci viene posta la seguente domanda: è obbligatoria la progettazione degli impianti?

Tale obbligo è prescritto dal Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 (DM 37/08) il cui campo di appicazione sono gli impianti posti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Decreto del 22 gennaio 2008, n. 37: “regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 quaterdieces, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

link al sito della gazzetta ufficiale: DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37

Quando è obbligatorio progettare l’impianto elettrico?

Secondo quanto riportato dal decreto, tutti gli impianti elettrici devono essere progettati prima della loro installazione.

Chi può redigere il progetto?

E’ necessario però fare delle precisazioni, secondo i limiti dimensionali introdotti dal DM 37/08, per capire chi può redigere il progetto degli impianti elettrici a seconda dei casi.

  1. Progetto realizzato da professionista iscritto agli albi professionali: quando l’impianto da realizzare rientra in questi limiti:
    1. impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;
    2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto (da parte di un professionista) e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
    3. impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
    4. impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
    5. impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione (da parte di un professionista)
  2. Quando l’impianto elettrico ricade al di sotto dei limiti descritti sopra il progetto può essere realizzato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice

Se hai bisogno di chiarimenti e vuoi contattare il Team di EngUp, allora clicca sul seguente link e non esitare a contattarci! >>> CONTATTI <<<

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Installare un impianto fotovoltaico conviene ancora!

E’ conveniente installare un impianto fotovoltaico in ambito residenziale?

In questo periodo storico, realizzare un impianto fotovoltaico per la tua abitazione non è mai stato più conveniente.

Dopo il 6 luglio 2013, chi desidera installare un impianto fotovoltaico per una riqualificazione energetica e sostenibile della propria abitazione (legge 10/91) può usufruire degli incentivi fiscali, conosciuti anche come eco bonus del 50% per le ristrutturazioni edilizie per l’installazione di un impianto fotovoltaico che opera in regime di Scambio Sul Posto.

Si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi nella percentuale del 50% le spese sostenute fino al 31/12/2019 per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa. La detrazione viene applicata in 10 anni tramite dieci rate annuali di uguale importo.

 Quali requisiti bisogna avere per usufruire della detrazione IRPEF del 50%?

Per fare richiesta delle detrazioni IRPEF del 50% per l’installazione di un impianto fotovoltaico rientrante nella realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie bisogna rientrare nei seguenti casi:

  • Non usufruire del “Quinto Conto Energia”;
  • L’impianto fotovoltaico deve servire per la produzione di energia per autoconsumo e non per fini commerciali;
  • Se l’energia prodotta supera il fabbisogno si immetterà in rete, per poi ricevere un contributo chiamato “Scambio Sul Posto”;
  • La detrazione del 50% è suddivisibile in 10 anni.

Documenti da conservare

  • documenti che attestano l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico,
  • le abilitazioni amministrative richieste dalle norme edilizie oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

Chi può accedere alle detrazioni fiscali?

Possono accedere alle detrazioni non solo i proprietari degli immobili sui quali vengono realizzati gli impianti, ma anche gli inquilini. La regola generale può essere riassunta semplicemente: Chi paga, detrae.
Anche nel caso di vendita dell’immobile si può decidere se trasferire il beneficio economico al nuovo proprietario o scegliere di continuare ad usufruire degli anni di detrazioni residue.
Parallelamente lo stesso discorso vale se l’inquilino affittuario paga l’installazione e dovrà trasferirsi prima del tempo. Egli potrà scegliere di continuare a beneficiare della detrazione anche in caso di cambio di residenza.

Le aziende non possono sfruttare le detrazioni fiscali, ma hanno altri sistemi e benefici economici quali il super ammortamento del 130% e lo scambio sul posto.

Per entrare nel concreto, ipotizziamo di realizzare un impianto fotovoltaico classico da 3 kWp presso un’abitazione nel SUD Italia.
L’impianto chiavi in mano prezzo medio di mercato con prodotti fascia medio alta è pari a circa 5.900€+IVA agevolata al 10%.
L’incentivo previsto sotto forma di detrazione fiscale prevista è di 3.245€ distribuiti in 10 anni.
L’impianto inoltre produrrà circa 4.000 kWh di energia elettrica che valorizzata a un costo medio dell’energia elettrica (comprensiva di accise, iva e oneri vari previsti in bolletta) corrisponderà a un potenziale risparmio pari a circa 950€/anno.
Ricordiamo che questi sistemi hanno l’opportunità di beneficiare della convenzione dello Scambio sul Posto. Con questo sistema si può valorizzare l’energia non utilizzate e immessa in rete.

A conti fatti questo impianto ti permette di recuperare e risparmiare fino a 1.275€/anno.

ENEA – Obbligo comunicazione interventi di risparmio energetico e/o utilizzo FER, detraibili al 50% per ristrutturazioni edilizie

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 prescrive l’obbligo di trasmettere a ENEA le informazioni sugli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle FER e che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

ENEA – PORTALE

A tal fine l’ENEA, d’intesa con il MiSEe e l’Agenzia delle Entrate ha realizzato un sito web per la trasmissione dei dati relativi agli interventi la cui fine dei lavori ricade nell’anno solare 2019.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

E’ prescritto che l’invio della comunicazione avvenga entro il termine di 90 gior

ni dalla data di ultimazione dei lavori. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01/01/2019 e l’21/11/2019 il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2019.

Vuoi realizzare il tuo impianto fotovoltaico? I professionisti di EngUp Engineering sono in grado di assisterti e di aiutarti a capire quanto può essere per te conveniente la realizzazione di un impianto fotovoltaico!

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Normativa antincendio, regole più snelle per i bar

Rivista la classificazione delle attività sulla base del grado di rischio. Per i pubblici esercizi il controllo dei Vigili del Fuoco non è più obbligatorio, ma viene fatto a campione. Disciplina più rigorosa per i locali di spettacolo e di intrattenimento

 

Regole più semplici per la prevenzione incendi. Il Dpr 151/2011, in vigore dal 7 ottobre 2011, ha infatti introdotto un nuovo regolamento che semplifica le procedure di autorizzazione e le collega alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). L’elenco delle attività soggette a controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco, che risaliva al Dm 16/02/1982, è stato rielaborato e sfoltito. Da 97 tipi si è passati a 80, divisi in tre categorie (A,B,C) in base alla gravità del rischio (basso, medio, elevato), alla dimensione o alla struttura dell’attività stessa. Per le attività inserite nella categoria A, a basso rischio (tra cui i pubblici esercizi), sono ora riservate procedure più veloci: è scomparso il parere di conformità e il progetto di prevenzione va presentato contestualmente alla Scia. I pubblici esercizi, quindi, non sono più soggetti al controllo dei Vigili del fuoco né al rilascio del Certificato di prevenzione incendi (Cpi). Devono solo far certificare da un tecnico che il locale risponda alle norme antincendio (e a quelle sulla sicurezza sul lavoro).

Anche per le attività appartenenti alla categoria B spariscono i controlli obbligatori dei Vigili del fuoco, sostituiti – come per la categoria A – da quelli con metodo a campione entro 60 giorni dalla Scia.
Il parere di conformità resta obbligatorio per le attività classificate nelle categorie B e C.

Quelle appartenenti alla categoria di rischio più elevato (la C) mantengono l’obbligo di presentare un progetto di prevenzione antincendio al comando provinciale dei Vigili del fuoco: i controlli avvengono entro 60 giorni e, in caso di esito positivo, si rilascia entro 15 giorni il Cpi.
Nell’elenco delle attività soggette a controllo rientrano i locali di spettacolo e intrattenimento con “capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq”. Questi locali (prima identificati con codice 83 e ora 65) rientrano nella categoria B se hanno capienza fino a 200 persone. Oltre le 200, ricadono nella categoria C.