Obbligo di progettazione impianti elettrici
Obbligo di progettazione impianti elettrici
Spesso ci viene posta la seguente domanda: è obbligatoria la progettazione degli impianti?
Tale obbligo è prescritto dal Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 (DM 37/08) il cui campo di appicazione sono gli impianti posti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Decreto del 22 gennaio 2008, n. 37: “regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 quaterdieces, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
link al sito della gazzetta ufficiale: DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
Quando è obbligatorio progettare l’impianto elettrico?
Secondo quanto riportato dal decreto, tutti gli impianti elettrici devono essere progettati prima della loro installazione.
Chi può redigere il progetto?
E’ necessario però fare delle precisazioni, secondo i limiti dimensionali introdotti dal DM 37/08, per capire chi può redigere il progetto degli impianti elettrici a seconda dei casi.
- Progetto realizzato da professionista iscritto agli albi professionali: quando l’impianto da realizzare rientra in questi limiti:
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;
- impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto (da parte di un professionista) e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione (da parte di un professionista)
- Quando l’impianto elettrico ricade al di sotto dei limiti descritti sopra il progetto può essere realizzato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice
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